Legge Pinto Legge 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile. |
Chi è stato coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può
richiedere, in base alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 (cd. legge Pinto), una equa riparazione. La legge Pinto ha introdotto, nel nostro ordinamento, uno strumento che preveda una equa riparazione a chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. Essa consiste nel riconoscimento di una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo ed ammonta a circa 1.000/1.500 euro, ma può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute) e a seconda della Corte territoriale competente. La domanda può essere proposta a prescindere dall'esito della lite, sia che si vinca, si perda o si concili la causa davanti al giudice. Per periodo ragionevole, solitamente si intende: 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo e un anno per la cassazione. Qualora la domanda si proponga per una causa pendente, può essere liquidata una somma in base agli anni oltrepassanti il consentito. A fine procedimento può essere avanzata una seconda istanza per i successivi. Ovviamente, nella determinazione del tempo ragionevole dovrà essere valutata una serie di circostanze, come ad esempio la complessità del caso o il comportamento delle stesse parti e del giudice. Il ricorso per equa riparazione va presentato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso. E' sempre proponibile, invece, in pendenza di causa. Documenti necessari: sono la copia della sentenza, se il procedimento si è concluso o il certificato di pendenza della lite, se è ancora in corso. Per poter meglio argomentare sull'eccessiva durata del processo, come spiegato, sarebbe opportuno anche depositare gli atti introduttivi (citazione, ricorso, comparsa di costituzione e risposta, memoria difensiva, etc.), i verbali di udienza e le comparse conclusionali. |
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Patrocinio in cassazione |
L'autodichiarazione
L'interessato che si trova nelle condizioni sopraindicate può dunque chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo mediante istanza da lui sottoscritta a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore. La falsità o le omissioni dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37 e la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento 0 il mantenimento dell'ammissione al patrocinio. |